Emigrazione 1929-1970

I due meccanismi che tutti confondono e dove stanno le carte fra l’Italia e il paese d’arrivo. Norme e archivi.

È la stagione più numerosa delle tre, e l’unica che non ha a che fare con una guerra. Per la sola Australia si stimano circa dodicimila matrimoni per procura fra il 1945 e il 1976, con il picco fra il 1955 e il 1961; l’ultimo risulta celebrato in Italia nel novembre 1976. Flussi paralleli riguardarono Argentina, Brasile, Venezuela e Canada.

Il picco è quello del dopoguerra, ma il fenomeno comincia prima. I dati d’archivio dell’arcidiocesi dell’Australia Occidentale partono dal 1938, e la pratica che pubblichiamo più avanti è del 1936. Chi imposta la ricerca sul solo dopoguerra taglia fuori un decennio — e proprio il decennio in cui, come si vedrà, il meccanismo giuridico era diverso.

Il meccanismo era semplice e la ragione era economica. Tornare dall’Australia a sposarsi significava tre mesi fra viaggio e cerimonia, e tre mesi senza stipendio. La procura permetteva di sposarsi restando al lavoro; la donna partiva poi da coniugata, il che nei paesi d’arrivo apriva la strada al ricongiungimento.

I due meccanismi che tutti confondono

Nelle famiglie si racconta allo stesso modo — «si sono sposati per procura» — ma sono due cose diverse, che producono documenti diversi, conservati in archivi diversi.

(a) Matrimonio per procura celebrato in Italia. Lo sposo è già all’estero. Nel comune o nella parrocchia della sposa si celebra il matrimonio, con un procuratore al suo posto. La donna parte dopo, già sposata.

(b) Matrimonio celebrato all’estero. La donna parte da nubile e si sposa nel paese d’arrivo, spesso davanti al console italiano. Non è un matrimonio per procura: entrambi gli sposi sono presenti.

Solo il primo è matrimonio per procura in senso proprio. Se cercate la procura di un matrimonio del tipo (b), state cercando un documento che non è mai esistito.

Segnale (a) Procura, in Italia (b) All’estero
Dove nasce l’atto registro del comune italiano registro consolare o dell’autorità locale
Come appare in Italia atto originale o trascrizione dal parroco trascrizione dall’estero
Data matrimonio / data d’imbarco matrimonio prima della partenza matrimonio dopo l’arrivo
Stato civile dichiarato allo sbarco coniugata, casada, married — e viaggia sola nubile, soltera, single
Terzo nell’atto c’è un procuratore nessun procuratore
Passaporto rilasciato da coniugata rilasciato da nubile

Il criterio più rapido è il confronto fra data del matrimonio e data di imbarco o sbarco, incrociato con lo stato civile dichiarato all’arrivo. I registri di immigrazione argentini e brasiliani registrano quel campo.

Prima e dopo il 1942: due regimi giuridici diversi

Questa è la distinzione che nessun’altra ricostruzione fa, e senza la quale metà delle ricerche finisce nell’archivio sbagliato.

Prima del 1942: la via canonica era l’unica

Il codice civile del 1865, in vigore fino al 1942, non ammetteva il matrimonio per procura. Non c’era una norma da invocare: civilmente, la strada non esisteva.

Il diritto canonico invece lo ammetteva da sempre, e con requisiti molto più leggeri. Il can. 1089 §1 del Codice del 1917 richiedeva un mandato speciale per contrarre con una persona determinata, sottoscritto dal mandante e — in alternativa — dal parroco, dall’Ordinario del luogo, da un sacerdote delegato oppure da almeno due testimoni. Nessun atto pubblico obbligatorio, nessun notaio, nessuna autorizzazione giudiziaria. Il can. 1091 aggiungeva che il parroco non doveva assistervi se non con giusta causa, con certezza sull’autenticità del mandato e, se il tempo lo consentiva, con la licenza dell’Ordinario.

Dal Concordato del 1929 e dalla legge 27 maggio 1929 n. 847, il matrimonio canonico produceva effetti civili per trascrizione. E qui sta il punto: se civilmente non c’è una celebrazione ma la trascrizione di un matrimonio canonico, il silenzio del codice civile sul matrimonio per procura non è un ostacolo.

Non è una ricostruzione teorica. La procura del 1936 che pubblichiamo più avanti lo dice testualmente: il procuratore è incaricato di contrarre matrimonio «in mio nome e vece e col rito religioso… e ciò agli effetti legali della giurisdizione civile».

Conseguenza pratica: per un matrimonio anteriore al 21 aprile 1942, non cercate un’autorizzazione civile. Non c’era. Cercate il mandato in ambito ecclesiastico e la procura nella pratica consolare.

Dal 1942: si apre anche la via civile, ma l’autorità non è quella che pensate

Il codice civile del 1942 introduce, all’art. 111, la possibilità del matrimonio per procura per lo sposo residente all’estero. Ogni fonte giuridica online riporta però il testo oggi vigente, secondo cui autorizza il tribunale con decreto in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quel testo è del 1975. Il testo originario, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 1942, diceva:

«La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi quando uno degli sposi risiede fuori del Regno e concorrono gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello nella cui circoscrizione l’altro sposo risiede.»

Fino al 1975 l’autorità era dunque il procuratore generale presso la corte d’appello, non il tribunale. Per un matrimonio civile per procura del 1953, cercare un fascicolo di volontaria giurisdizione in tribunale significa concludere a torto che l’autorizzazione non fu mai chiesta: il fascicolo va cercato nell’archivio della Procura Generale presso la Corte d’Appello competente per la residenza della sposa, e da lì nell’Archivio di Stato.

Il termine di decadenza di centottanta giorni dal rilascio della procura era già nel testo del 1942.

Il rito, e la biforcazione archivistica

Anche dopo il 1942, quando la via civile esisteva, prevalse comunque quella religiosa. Nel 1952 i matrimoni civili in Italia erano il 2,4% del totale, e i matrimoni religiosi restarono sopra il 90% fino al 1977. In un matrimonio senza sposo il rito religioso serviva anche a dare legittimazione comunitaria a una cerimonia che altrimenti sarebbe apparsa monca. Le testimonianze lo confermano: cerimonia nella chiesa del paese della sposa, con il padre, un fratello, un cognato o un amico all’altare al posto dello sposo, e una piccola festa in casa.

Il test che decide dove cercare sta nel registro comunale. L’art. 125 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 distingue nella Parte II:

  • serie A — trascrizioni di matrimoni celebrati nello stesso comune davanti a ministri del culto;
  • serie B — trascrizioni di matrimoni celebrati in altro comune davanti a ministri del culto;
  • serie C — iscrizioni, fra cui al n. 4 i matrimoni celebrati per procura (civili).

Serie A o B significa matrimonio concordatario: il mandato è ecclesiastico, e sta in parrocchia o in curia. Serie C significa matrimonio civile per procura: la procura è negli allegati depositati in tribunale e poi versati in Archivio di Stato.

La trappola: due procure diverse

Anche nei matrimoni concordatari le pubblicazioni civili erano obbligatorie (art. 6 della L. 847/1929). Lo sposo assente doveva quindi farsi rappresentare anche per la sola richiesta di pubblicazione, e per quella bastava un mandato speciale che poteva risultare da scrittura privata autenticata (artt. 47 e 95 del R.D. 1238/1939).

L’art. 118 dello stesso regolamento stabilisce inoltre che i documenti allegati al registro delle pubblicazioni, celebrato il matrimonio, sono tolti da lì e collocati fra gli allegati all’atto di matrimonio.

Risultato: negli allegati di un matrimonio concordatario potete trovare una procura rilasciata dallo sposo all’estero che riguarda soltanto le pubblicazioni. Non è il mandato di celebrazione, e si presta perfettamente a essere scambiata per l’altra. Resta comunque preziosa, perché porta di regola il timbro del consolato e quindi la città in cui viveva l’emigrato.

A volte, come nel caso che segue, un solo documento fa entrambe le cose: nomina il procuratore per la celebrazione religiosa e lo autorizza in più a chiedere le pubblicazioni e a seguire la trascrizione. Leggetela per intero prima di classificarla.

La pubblicazione che manca sempre, e il documento che ne nasce

Questo è il meccanismo che nessuna ricostruzione descrive, ed è quello che produce i documenti più utili di tutta la pratica.

Le pubblicazioni civili andavano fatte nel comune di residenza di ciascuno degli sposi. Nel matrimonio di un emigrato una delle due si fa senza problemi — quella nel comune della sposa — e l’altra non si può fare, perché nei paesi di common law le pubblicazioni di matrimonio non esistono. È qui che si genera l’anomalia.

Nel caso Fracaro il comune di Asiago esegue regolarmente le proprie: prima pubblicazione affissa da domenica 6 a domenica 13 dicembre 1936, seconda da domenica 13 per i tre giorni successivi, con certificato di eseguite pubblicazioni rilasciato il 17 dicembre, che attesta l’assenza di «cause le quali si oppongono alla celebrazione del matrimonio valido agli effetti civili». La richiesta parallela indirizzata all’ufficiale di stato civile di Carlton (Victoria), dove risiedeva lo sposo, torna invece indietro. Il Regio Console a Melbourne la restituisce spiegando che

«le leggi di questo Stato non richiedono le pubblicazioni di matrimonio e pertanto esse non possono farsi eccetto che in Consolato».

Al loro posto allega la prova dello stato libero sotto forma di certificato negativo del registro locale — una ricerca a nome dell’interessato che dichiara di non aver trovato matrimoni. Sul lato italiano lo stesso ruolo lo svolge l’estratto dell’atto di nascita con la formula «al margine non risultano annotazioni di matrimonio».

Il risultato è che le pubblicazioni civili risultano eseguite a metà: fatte dove risiede la sposa, mancanti dove risiede lo sposo. E per la legge questo equivale a non averle fatte.

La trascrizione con avviso (artt. 12-13 della L. 847/1929)

Un matrimonio concordatario non preceduto dalle pubblicazioni civili né da dispensa non può essere trascritto senza un accertamento preventivo. L’art. 12 della legge 847/1929 elenca le circostanze ostative; l’art. 13 impone all’ufficiale di stato civile, prima di trascrivere, di pubblicare un avviso per dieci giorni consecutivi, perché chiunque vi abbia interesse possa opporsi.

Nel caso Fracaro l’ufficiale di stato civile di Asiago constata, due giorni dopo le nozze, che la celebrazione non è stata preceduta «dalle prescritte pubblicazioni civili, nè da dispensa» — e apre la procedura con l’avviso protocollo 1041 dell’8 febbraio 1937.

Il documento che ne esce è quello che quasi nessuno sa di dover cercare: un avviso a stampa, con protocollo proprio, che riporta per esteso data della celebrazione, nome del parroco, chiesa, e generalità complete di entrambi gli sposi e dei rispettivi genitori con professioni e residenze. È, di fatto, un secondo atto di matrimonio, e sta negli allegati, non nei registri.

L’avviso affisso alla porta del consolato

E qui la pratica produce il suo pezzo più singolare.

Poiché la pubblicazione mancante era quella nel luogo di residenza dello sposo, l’avviso non viene affisso soltanto all’albo di Asiago: viene spedito in Australia e affisso alla porta del Regio Consolato d’Italia a Melbourne. Il console lo pubblica dal 9 al 19 marzo 1937 e il 22 marzo certifica che nessuna opposizione è stata fatta.

Lo fa sul modulo prestampato del comune italiano, adattato a mano e a macchina: «COMUNE DI» è cancellato con una fila di x, «UFFICIALE DELLO STATO CIVILE» è cancellato e sostituito da «CONSOLE DI S.M. IL RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA», e nella formula «pubblicato alla porta di questa ~~Casa Comunale~~» le due parole sono sostituite a macchina da «R. CONSOLATO».

Il modulo di un municipio dell’altopiano di Asiago, corretto a penna per essere affisso a diecimila chilometri di distanza, è probabilmente l’oggetto documentale che racconta meglio di qualunque descrizione che cosa fosse un matrimonio per procura.

Se trovate un matrimonio di emigrati in serie A o B, cercate sempre l’avviso — e cercatene due copie. Una resta negli allegati del comune con la certificazione dell’affissione all’albo; l’altra torna dal consolato con l’attestazione del console. La seconda vi dà, gratis, la conferma della città in cui l’emigrato viveva al momento delle nozze.

La catena di legalizzazione

Le ricostruzioni correnti ipotizzano che la procura fosse rogata dal console oppure da un notaio locale con legalizzazione consolare. La realtà documentata è un terzo schema, ibrido:

firma davanti a un’autorità locale → legalizzazione della firma di quell’autorità da parte del Regio Console → autentica del Ministero degli Affari Esteri a Roma → consegna al comune.

Nel caso che segue l’autorità locale è un Justice of the Peace australiano; il console non roga l’atto, ne legalizza la firma e ne rilascia copia conforme «all’originale esistente nell’Archivio Notarile di questo R. Consolato». Il che conferma, per il periodo, che i consolati tenevano un archivio notarile proprio.

Per il ricercatore questo significa che l’originale della procura non è mai stato in Italia: in Italia arriva una copia conforme consolare. L’originale restò nell’archivio notarile del consolato.


Il caso Fracaro–Bovo, Asiago 1936-1937

Le pagine che seguono citano spesso una pratica conservata per intero: il matrimonio fra Domenico Fracaro, minatore emigrato nel Victoria, e Catterina Ida Bovo, celebrato ad Asiago il 6 febbraio 1937 con un cugino dello sposo come procuratore. Dalla procura firmata a Bendigo alla trascrizione nei registri comunali non manca un anello.

Leggi la scheda completa, documento per documento →

Come si riconosce la procura dentro l’atto parrocchiale

L’atto di matrimonio parrocchiale — modello XV, Diocesi di Padova — è prestampato per due sposi presenti. Il parroco lo adatta a mano, e le sue aggiunte sono la firma inconfondibile del matrimonio per procura.

Nella formula d’apertura, dopo «si sono presentati», il parroco inserisce a penna:

«a mezzo del Sig. Rigoni Gio. Maria fu Nicolò e fu Fracaro Cristina d’anni 29, domiciliato in Asiago, costituitosi suo procuratore per quest’atto»

In testa al foglio, prima del testo a stampa, un’annotazione autografa:

«Visto l’atto di procura del Sig. Fracaro Domenico e trovatolo regolare,»

Non è una formalità: è l’adempimento del can. 1091, che imponeva al parroco di accertarsi dell’autenticità del mandato prima di assistere alle nozze.

Nella riga delle firme, dove dovrebbe esserci il nome dello sposo:

«Sposo: Rigoni Giovanni Maria Procuratore di Fracaro Domenico»

Nella richiesta di pubblicazione che il parroco manda al comune (mod. IX), lo sposo compare con un asterisco, sciolto in fondo al foglio:

«() rappresentato dal suo speciale procuratore Rigoni Gio. Maria fu Nicolò e fu Fracaro Cristina nato ad Asiago il 28.3.1907 residente e domiciliato ad Asiago

E per differenza, nell’atto parrocchiale la riga a stampa sulle pubblicazioni civili è cancellata con un tratto di penna: «~~a quelle civili nel Comune di ___ dal giorno ___ a giorno ___~~». È una cancellatura che si presta a essere fraintesa: non significa che le pubblicazioni civili non ci furono. Ad Asiago furono fatte regolarmente, con tanto di certificato. Il parroco cancella la riga perché non può compilarla per entrambi i comuni, mancando quella del luogo di residenza dello sposo. È il segnale che si aprirà la procedura dell’avviso, non la prova che nessuno pubblicò nulla.

Un ostacolo che si aggira: il doppio originale

L’atto parrocchiale reca una clausola a stampa che vale la pena leggere due volte:

«ho redatto l’atto di matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l’altro, cioè il presente, è destinato all’ufficio di stato civile di questo Comune per essere trascritto nei registri civili».

Significa che lo stesso documento esiste in due archivi: la parrocchia e il comune. Se l’archivio parrocchiale è chiuso per il limite dei settant’anni — ostacolo che descriviamo più avanti e che blocca molte ricerche — l’atto redatto e firmato dal parroco, con la menzione della procura e le firme dei testimoni, si può comunque leggere negli allegati comunali, dove non si applica quel limite.

È forse l’informazione più utile di questa pagina per chi si è già scontrato con un rifiuto in parrocchia.

Il percorso di ricerca, in ordine

  1. Comune della sposa — atto di matrimonio, chiedendo esplicitamente parte e serie. Serie C: civile per procura. Serie A o B: concordatario.
  2. Comuni di nascita di entrambi — l’annotazione a margine dell’atto di nascita conferma il matrimonio e, per lo sposo, individua il comune di origine.
  3. Archivio di Stato provinciale — volume degli allegati agli atti di matrimonio: procura, estratti di nascita, certificato di stato libero, corrispondenza consolare.
  4. Archivio della Procura Generale presso la Corte d’Appello — solo per matrimoni civili dal 1942 in poi, provvedimento ex art. 111 c.c. nel testo originario.
  5. Archivio parrocchiale e diocesano — per i concordatari: fascicolo prematrimoniale, mandato canonico, eventuale licenza dell’Ordinario.
  6. Archivio comunale, Questura e Prefettura — nulla osta all’espatrio e pratica di passaporto.
  7. Archivio del paese d’arrivo — data di sbarco e stato civile dichiarato.

Gli archivi ecclesiastici e il muro dei settant’anni

Se il matrimonio fu concordatario, il mandato canonico va cercato nel fascicolo prematrimoniale — negli inventari compare come processetti matrimoniali, processicoli, atti matrimoniali o pratiche matrimoniali. L’eventuale licenza dell’Ordinario sta in curia, nei fondi tipo Matrimonialia.

Aspettatevi un ostacolo serio. Il decreto generale della CEI del 20 ottobre 1999 stabilisce che «non è consentita la consultazione dei registri finché questi non siano stati trasferiti nell’archivio storico», e i regolamenti diocesani fissano di regola un limite di settant’anni contati dall’ultimo atto registrato, non dal singolo atto che vi interessa. Un registro chiuso nel 1990 non si apre prima del 2060.

Restano due vie:

  • la richiesta di certificato o estratto al parroco, che è cosa diversa dalla consultazione libera del registro;
  • l’annotazione a margine dell’atto di battesimo della sposa (can. 1103 §2), che dà data e parrocchia del matrimonio ed è spesso più raggiungibile del registro dei matrimoni.

Per localizzare l’archivio: BeWeB — Beni archivistici della CEI e SIUSA. La copertura è dichiaratamente parziale.

Dall’altra parte dell’oceano

Argentina. CEMLA indicizza gli arrivi a Buenos Aires dal 1882 al 1960 con cognome, nome, nazionalità, stato civile, età, professione, luogo di nascita, data di arrivo, nave e porto d’imbarco. Lacune dichiarate: circa il 20% dei record 1882-1932 è danneggiato, il 1933-1937 copre solo italiani e spagnoli. L’Archivo General de la Nación offre una consultazione online degli antecedenti migratori 1882-1937 con facsimile del registro; per gli anni successivi occorre richiesta alla Dirección Nacional de Migraciones.

Brasile. Il Registro Nacional de Estrangeiros («carteira modelo 19»), obbligatorio dal 1938, con nome, filiazione, nazionalità, professione, indirizzo e spesso la data di arrivo. Oltre un milione e mezzo di schede all’Arquivo Público do Estado de São Paulo, digitalizzate e consultabili anche su FamilySearch; prontuários 1939-1987 all’Arquivo Nacional.

Australia. National Archives of Australia: schede dedicate ai documenti sull’emigrazione italiana conservati a Perth, Sydney e Brisbane, migrant selection documents, passenger arrival records, ricercabili su RecordSearch. Il matrimonio per procura non era celebrabile in Australia, ma il governo lo riconosceva se celebrato in un paese dove era lecito: conferma indiretta che la celebrazione avvenne in Italia.

Stati Uniti. L’Immigration and Nationality Act — 8 U.S.C. § 1101(a)(35) — esclude dalla nozione di coniuge chi si sia sposato senza che i contraenti fossero fisicamente presenti l’uno all’altro, a meno che il matrimonio non sia stato consumato. La procura da sola non apriva la via del ricongiungimento: per gli Stati Uniti aspettatevi una prevalenza del meccanismo (b).

Canada. Library and Archives Canada per le liste passeggeri fino al 1935; per il dopoguerra i registri sono presso IRCC.

Sulle liste di imbarco italiane conviene ridimensionare le aspettative: gli Archivi di Stato conservano serie significative per l’Ottocento e il primo Novecento — Genova 1833-1856, passaporti della Questura di Napoli 1888-1932 — ma per il secondo dopoguerra non risultano serie italiane consultabili. Il viaggio si documenta all’arrivo, non alla partenza.

Testimonianze

L’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano cataloga nove fra diari e memorie con il tag «matrimonio per procura», fra cui le carte di Sebastiana Cristofaro (Sicilia, Libia, Australia, con un carteggio prematrimoniale del 1952-53), di Maria Davanzo (Veneto-Argentina) e di Luigi Pavan, raggiunto in Argentina dalla moglie sposata per procura.

Il Foto Archivio Storico Trevigiano conserva una fotografia datata: Dina Ceschin riceve l’anello nuziale dal padre a San Pietro di Feletto il 25 novembre 1953, mentre il marito è a San Paolo del Brasile.


Fonti

Normativa – R.D. 16 marzo 1942 n. 262, art. 111, testo originario — G.U. del 4 aprile 1942 – R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, artt. 33, 47, 53-56, 88, 94-95, 118, 124-126 — PDF – L. 27 maggio 1929 n. 847, artt. 6-9, 12, 14 — testo – Codice di Diritto Canonico 1917, cann. 1088-1091 e 1103 – L. 19 maggio 1975 n. 151, art. 11 — testo

Archivi e accessoPortale Antenati — Lo stato civile e Sussidi per la ricerca – Decreto generale CEI 20 ottobre 1999 — schedaBeWeB — Beni archivisticiCEMLA · AGN Argentina · Museu da Imigração — RNE · National Archives of Australia · Library and Archives Canada

Studi e testimonianze – Susanna Iuliano, «Donne e buoi dai paesi tuoi»: Italian Proxy Marriages in Post-War Australia, in «Australian Journal of Social Issues», 34 (1999), n. 4 – Susi Bella Wardrop, By Proxy: A Study of Italian Proxy Brides in Australia – Donatella Strangio, Emigrazione italiana ‘assistita’ nel secondo dopoguerra, in «Popolazione e Storia», 2/2018 — PDFSBS Italiano — Sposa per procura: la storia di CarmelaArchivio Diaristico Nazionale — tag «Matrimonio per procura»FAST Treviso — Matrimonio per procura – ISTAT, Il matrimonio. Che storia!dati