Per la Seconda guerra mondiale l’istituto non fu improvvisato con un decreto d’urgenza come nel 1915: era già scritto nel nuovo codice civile, che entrò in vigore il 21 aprile 1942 a guerra iniziata da quasi due anni.
Attenzione alla cronologia, perché è una trappola. Per i matrimoni celebrati fra il giugno 1940 e l’aprile 1942 l’art. 111 del codice del 1942 non era ancora in vigore: la disciplina del matrimonio stava nel Libro Primo del codice approvato nel 1939 (il R.D. 1238/1939 rinvia infatti all’«art. 108 del primo libro del codice civile»). Chi cita l’art. 111 per un matrimonio del 1941 sta citando una norma che allora non esisteva.
L’art. 111 nel testo del 1942
Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942, primo e quarto comma:
«I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.»
«La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.»
Il termine di decadenza era già di centottanta giorni dal rilascio della procura, e già nel 1942 il codice prevedeva che la coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione eliminasse gli effetti di una revoca della procura ignorata dall’altro coniuge.
Le «forme speciali» del quarto comma sono il rinvio alla legge di guerra.
La legge di guerra, e un equivoco da sciogliere
La norma è l’allegato A al R.D. 8 luglio 1938 n. 1415 («Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità»), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 211 del 15 settembre 1938.
Due precisazioni, perché in rete circolano entrambe sbagliate.
La data. Il decreto è dell’8 luglio 1938, non del 9 settembre: la data di settembre è quella della pubblicazione in Gazzetta.
La numerazione. Il R.D. 1415/1938 ha soltanto dodici articoli. Gli artt. 112 e 120 che si vedono citati non appartengono al decreto ma alla legge di guerra allegata, che ha numerazione propria. Citare “art. 112 R.D. 1415/1938” è impreciso e manda fuori strada chi va a cercare il testo.
La collocazione sistematica di quegli articoli, dall’indice ufficiale, è la cosa più istruttiva:
Titolo II, Capo VII — «Disposizioni relative agli atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni» – Sezione 1ª — Degli atti di morte e di nascita: artt. 109-116 – Sezione 2ª — Dei testamenti: artt. 117-118 – Sezione 3ª — Di altri atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni: artt. 119-125 – Sezione 4ª — Disposizioni comuni: artt. 126-129
L’art. 112 cade nella sezione dedicata agli atti di morte e di nascita. L’art. 120 cade fra gli altri atti giuridici, ed è quello che riguarda la procura.
Al fronte non si celebravano matrimoni
Da quella collocazione discende la conclusione operativamente più importante di questa pagina, e c’è un riscontro indipendente che la conferma.
Il R.D. 1238/1939 prevede espressamente la trascrizione nei registri comunali degli atti formati dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra: art. 66 per le nascite (parte II serie B), art. 137 per le morti (serie C). Cioè: il soldato che nasceva o moriva nella zona delle operazioni finiva, tramite quel circuito, nei registri del suo comune.
Per i matrimoni non esiste una previsione equivalente. L’art. 125, che elenca cosa si iscrive e cosa si trascrive nei registri di matrimonio, non contempla atti ricevuti da ufficiali della legge di guerra.
La conclusione è netta: l’ufficiale di stato civile militare istituito dalla legge di guerra serviva per nascite e morti, non per i matrimoni. Nella zona delle operazioni si formava soltanto la procura; il matrimonio si celebrava in Italia, davanti all’ordinario ufficiale di stato civile del comune, con il procuratore al posto dello sposo.
Quindi: non esistono registri militari di matrimonio della Seconda guerra mondiale. L’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito conserva diari storici, memorie e carteggio dei comandi — non atti di stato civile. Cercarli lì è tempo perso.
Quanto alla forma della procura formata al fronte, la ricostruzione corrente è che l’art. 120 della legge di guerra la prevedesse ricevuta in forma pubblica davanti a due testimoni, con validità di tre mesi. Il termine di tre mesi trova un riscontro forte e indipendente nell’art. 37 del D.P.R. 915/1978, di cui si dirà fra poco, che parla proprio di «tre mesi dalla data della procura». Da notare che è un termine diverso dai 180 giorni dell’art. 111 c.c.: sono due regimi distinti, non due versioni della stessa regola.
Le vedove di guerra senza matrimonio
Questo è il pezzo che, in una ricerca genealogica, produce i risultati più sorprendenti.
L’art. 37 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 — testo unico che consolida normativa bellica e postbellica precedente — si intitola «Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra». Il terzo comma:
«Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio.»
I commi successivi estendono il beneficio anche quando la morte avvenne oltre quel termine ma durante lo stato di guerra, purché le circostanze che impedirono la celebrazione non fossero imputabili alla volontà delle parti; e persino in mancanza di procura, quando il militare avesse dichiarato di voler contrarre matrimonio e risultasse da atto stragiudiziale o altro documento certo una convivenza preesistente di almeno un anno — o di durata inferiore, se dall’unione era nato un figlio riconosciuto.
La norma non presuppone un matrimonio celebrato: è l’esatto contrario. Serve alla donna che non ha potuto sposarsi. La procura vale come prova della volontà matrimoniale, non come titolo del matrimonio.
Per chi ricostruisce una famiglia, questo significa che esistono donne trattate a tutti gli effetti come vedove di guerra, e chiamate così in famiglia per il resto della vita, senza che esista alcun atto di matrimonio. La prova non sta nei registri di stato civile: sta nel fascicolo pensionistico di guerra, che è dove finì anche l’originale o la copia della procura.
I fascicoli fanno capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione delle pensioni di guerra. È una pista che vale la pena battere anche quando l’atto di matrimonio c’è, perché il fascicolo contiene di norma documentazione che nei registri non compare.
Una pista non ancora battuta
La legge 2 aprile 1943 n. 260, «Disposizioni relative alle procure dei prigionieri di guerra e degli internati» (G.U. del 28 aprile 1943), risulta esistente ma il suo testo non è stato reperito. Se disciplinava anche le procure a contrarre matrimonio, aprirebbe un capitolo specifico sui matrimoni per procura dei prigionieri di guerra — una categoria numerosa dopo il 1943 e finora, per quanto ci risulta, mai studiata sotto questo profilo.
Analogamente, la legge 23 aprile 1942 n. 456 è citata dalla dottrina come collegata all’art. 111 c.c., ma non ne abbiamo reperito titolo né testo. La data — due giorni dopo l’entrata in vigore del codice — fa pensare a norme di attuazione sul matrimonio per procura in guerra.
Se qualche lettore ha accesso a questi due testi, ci scriva: li aggiungiamo alla pagina con il suo nome.
Cosa cercare, in ordine
- Atto di matrimonio, Parte II serie C del comune della sposa.
- Allegati agli atti di matrimonio, Archivio di Stato provinciale: la procura formata nella zona delle operazioni.
- Foglio matricolare del militare: Archivi di Stato provinciali per i documenti oltre i settant’anni, Uffici Documentali dell’Esercito, PERSOMIL per gli ufficiali.
- Se il militare è caduto o disperso: Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti (Albo d’Oro, verbali di irreperibilità, documentazione sui prigionieri).
- Se esiste una vedova ma non un matrimonio: fascicolo di pensione di guerra, Direzione pensioni di guerra del MEF.
Il caso: Mengoli–Dall’Olio, dalla Grecia a Conselice 1942
A Calcide, in Grecia occupata, un bersagliere fa redigere una procura davanti all’ufficiale di stato civile del reggimento. Sembra il caso da manuale, e invece è la trappola più comune del tema: quel mandato serviva soltanto a chiedere le pubblicazioni, e sei mesi dopo lo sposo tornò in licenza e si sposò di persona. La scheda spiega come si distinguono le due cose, e che cosa insegnano i registri dei reparti militari.
Fonti
Normativa – R.D. 16 marzo 1942 n. 262, Codice civile, art. 111, testo originario — G.U. del 4 aprile 1942 – R.D. 8 luglio 1938 n. 1415, allegato A (Legge di guerra) — Suppl. Ord. alla G.U. n. 211 del 15 settembre 1938 — Normattiva – R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, artt. 66, 125, 137 — PDF – D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, art. 37 — testo
Archivi – Portale Antenati — Lo stato civile – Silvia Trani, Il Regio Esercito e i suoi archivi — PDF – UNIRR — Guida per le ricerche di militari