Atto di pubblicazione di matrimonio, Asti 1886

Curiosità · 04

Sposato a Castellammare, promesso ad Asti

Quando la richiesta di pubblicazioni diventa un reato

Il 22 giugno 1887 la Corte di cassazione di Torino respinge il ricorso di Giovanni Lavino e fissa un principio destinato a restare nei repertori. Sotto la massima, poche righe di fatto: sono quelle righe che gli atti di stato civile permettono di verificare una per una.

Annali della giurisprudenza italiana, vol. XXI, 1887, p. 183

«Anche nel delitto di bigamia può aver luogo il tentativo punibile.»

Massima e prima parte della sentenza Seconda parte della sentenza e dispositivo

I fatti, secondo la Corte: Lavino era «unito in legittimo matrimonio con Rosa d’Aiutolo», sposata a Castellammare di Stabia; nel giugno 1886, mentre quel vincolo durava ancora, si presentò all’ufficiale di stato civile di Asti per sposare Carolina Varretto, fece eseguire le pubblicazioni e insistette perché fosse fissato il giorno della celebrazione. Il matrimonio non si fece soltanto perché l’ufficiale oppose un rifiuto: gli era arrivata notizia del primo matrimonio.

Il matrimonio di Castellammare

L’atto n. 171, 21 settembre 1885, ore 8.40. Giovanni Lavino, celibe, di anni ventitré, impiegato, nato in Asti e residente a Potenza, figlio di Giuseppe, residente a Potenza, e di Maria Caterina Bonelli, sposa Rosa d’Aiutolo, nubile, di anni ventisei, donna di casa, nata a Salerno e residente a Castellammare, figlia del fu Agostino e della fu Luisa Santoro. Testimoni Luigi Longobardi, scrivano, ed Edoardo Criscuolo, impiegato.

Atto di matrimonio n. 171, Castellammare di Stabia, 21 settembre 1885
Castellammare di Stabia, atti di matrimonio 1885, n. 171: Giovanni Lavino e Rosa d’Aiutolo.

L’atto conferma il racconto della Corte fin nel dettaglio della data, e aggiunge quello che il repertorio non dice: le pubblicazioni che precedettero quel matrimonio furono eseguite a Castellammare il 30 agosto e il 6 settembre, a Potenza il 6 e il 13 settembre. È la procedura regolare, la stessa che nove mesi dopo Lavino avviò ad Asti.

Le pubblicazioni di Asti

Atto n. 419, 29 giugno 1886. Nove mesi dopo. «Lavino Giovanni, tessitore, residente in Asti, figlio di Giuseppe, di anni sessantaquattro, tessitore»; «Varetto Carola Ludovica, contadina, nata il venticinque agosto milleottocentosessantasette, figlia di Secondo, d’anni quarantotto, agricoltore». La sposa non aveva ancora diciannove anni: il padre comparve di persona a prestare il consenso, presentando anche il certificato di morte della madre, Augusta Passerino. Due testimoni giurarono nelle forme legali che non ostava al matrimonio alcun impedimento: Angelo Maina, tessitore di trent’anni, e Michele Fea, possidente di ventuno. Le pubblicazioni furono affisse alla porta del Comune il 4 e l’11 luglio.

Atto di pubblicazione di matrimonio n. 419, Asti, 29 giugno 1886
Asti, pubblicazioni di matrimonio 1886, n. 419: Giovanni Lavino e Carola Ludovica Varetto. Il matrimonio non fu mai celebrato.
PadreGiuseppe — in entrambi gli atti
Madre(Maria) Caterina Bonelli — in entrambi gli atti
Luogo di nascitaAsti — in entrambi gli atti
Professioneimpiegato a Castellammare, tessitore ad Asti
ResidenzaPotenza nel 1885, Asti nel 1886
Etàventitré anni dichiarati nel 1885; nato il 23 maggio 1853, dunque trentadue

Sull’età vale la pena fermarsi, perché è il punto in cui il documento va letto per quello che è. Nei registri di stato civile l’età non è un dato verificato: l’ufficiale scrive ciò che il comparente dichiara, e a Castellammare a dichiarare era lo sposo in persona. Nove anni di scarto non sono un’approssimazione. Il resto del fascicolo non aiuta a controllare: le pubblicazioni di Potenza lo dicono soltanto maggiore d’età, senza cifre, quelle di Castellammare non sono consultabili in rete e l’atto di nascita astigiano del 1853 nemmeno. Quel «ventitré» resta l’unica età scritta nel 1885. A saldare l’identità dell’uomo, dunque, non è l’anagrafica: è la filiazione.

Perché è tentativo

Il punto di diritto sta nel passaggio successivo. La bigamia non è reato che si esaurisca in un atto solo — come l’oltraggio, l’ingiuria verbale, la falsa testimonianza, che tentativo non ammettono — ma è suscettibile di una serie di atti esterni. Le pubblicazioni, prese da sole, sarebbero atti meramente preparatori. È l’insistenza per la fissazione del giorno della celebrazione a renderle atti «diretti ed idonei al malvagio scopo», e dunque principio di esecuzione ai sensi dell’articolo 96 del codice penale allora vigente. L’esecuzione si arrestò, ma per causa esterna:

«arrestandosi sulla via del misfatto, non per resipiscenza o pentimento, ma per ostacolo inaspettato e da lui non voluto».

Rigetta.

Per chi cerca antenati il caso insegna due cose. Che un matrimonio mai celebrato lascia comunque una traccia scritta, e sta nel registro delle pubblicazioni — un registro che quasi nessuno consulta. E che quella traccia può essere l’unico documento in cui un antenato dichiara, davanti a un ufficiale, chi diceva di essere in un preciso mese di un preciso anno.

Fonti

Corte di cassazione di Torino, sentenza 22 giugno 1887, Lavino, in Annali della giurisprudenza italiana. Raccolta generale delle decisioni delle Corti di cassazione e di appello in materia civile, criminale e commerciale, di diritto pubblico e amministrativo e di procedura civile, vol. XXI, anno 1887, Firenze, Tipografia di Luigi Niccolai, 1887, p. 183.

Comune di Castellammare di Stabia, registri degli atti di matrimonio, 1885, atto n. 171.

Comune di Asti, registri delle pubblicazioni di matrimonio, 1886, atto n. 419.