Grande Guerra 1915-1920

Il decreto del giugno 1915, il numero di matricola nella procura e le famiglie legittimate senza matrimonio. Norme e archivi.

Il codice civile del 1865 non ammetteva il matrimonio per procura. L’Italia lo introdusse con un decreto d’urgenza un mese dopo essere entrata in guerra, e lo tenne in vita per tutto il conflitto.

Questo smentisce una convinzione diffusa anche fra chi si occupa di genealogia, e cioè che l’istituto sia arrivato solo con il codice civile del 1942. L’art. 111 del 1942 non ha inventato nulla: ha codificato un istituto già sperimentato fra il 1915 e il 1918.

Il decreto del 1915

Decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, «Contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 24 giugno 1915 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Fu adottato in forza dei pieni poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915 n. 671, e porta la firma di Tomaso di Savoia duca di Genova, luogotenente generale del Regno.

L’articolo 1, nel testo pubblicato:

«Durante la guerra è data facoltà ai militari che si trovano sotto le armi, agl’impiegati presso l’esercito o l’armata navale e a qualunque altra persona si trovi per ragioni di servizio al seguito dell’esercito o dell’armata navale di contrarre matrimonio per procura.

La procura deve essere speciale e deve sotto pena di nullità contenere la esatta indicazione del nome e cognome del mandante e dei suoi genitori, la sua età e il luogo di nascita, e le stesse indicazioni relative alla futura sposa.

Se il mandante sia militare la procura deve indicare anche il grado e il corpo cui appartiene e se militare di truppa, anche il numero di matricola.»

Perché l’ultima riga vale una ricerca

Il terzo comma è la ragione per cui una procura del 1915-18 vale più di un normale atto di matrimonio.

Un atto di matrimonio ordinario vi dà nomi, età, genitori, residenze. Una procura di guerra vi dà corpo di appartenenza e numero di matricola. Con quei due dati entrate direttamente nel foglio matricolare del soldato presso l’Archivio di Stato provinciale del distretto di leva, senza dover prima ricostruire per tentativi il reparto.

È un aggancio che funziona anche al contrario: se state lavorando su un foglio matricolare e vi serve la data del matrimonio, la procura ve la dà con precisione.

La procura poteva essere ricevuta secondo le forme agevolate previste dall’art. 2 del R.D. 23 maggio 1915 n. 718, alla presenza di due testimoni anche militari, con esenzione dalle tasse. Era pensata per essere fatta al fronte, in condizioni materiali difficili.

Un dettaglio che può salvare una ricerca: la nullità per difetti formali dell’atto di procura non poteva più essere fatta valere trascorsi sei mesi da quando lo sposo aveva cessato, per qualsiasi causa, il servizio militare. Molte procure formalmente irregolari restarono quindi valide.

Il decreto di ottobre: le famiglie senza matrimonio

Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1496, «Recante nuove disposizioni relative al matrimonio dei militari sotto le armi», in G.U. n. 258 del 20 ottobre 1915.

È il decreto che genera i casi più difficili da capire per un genealogista. L’articolo 1:

«La legittimazione per decreto Reale dei figli dei militari deceduti in guerra, chiesta in base alla procura per contrarre matrimonio, nel caso in cui il matrimonio non si potè effettuare per la sopravvenuta morte del mandante, produce tutti gli effetti dalla data della procura anche nei riguardi della madre, se pure essa ne abbia chiesta la legittimazione. Nel caso in cui i figli non siano stati riconosciuti occorre che dalla procura risulti la volontà di legittimarli. Le domande e gli atti relativi possono essere redatti in carta libera e sono esenti da qualunque tassa.»

Tradotto in termini pratici: il soldato firma la procura, muore prima che il matrimonio si celebri, e i figli diventano legittimi lo stesso, con effetto retroattivo alla data della procura. La madre, se lo chiede, è compresa negli effetti.

Il risultato, per chi ricostruisce un albero settant’anni dopo, è una famiglia giuridicamente coerente — figli legittimi, cognome paterno, diritti successori — senza alcun atto di matrimonio nei registri. Chi cerca il matrimonio non lo trova, e sospetta un errore d’archivio o una storia familiare rimaneggiata. In realtà il documento esiste: è un decreto reale di legittimazione, e va cercato nella pratica amministrativa, non nei registri di stato civile.

Lo stesso decreto conteneva altre due misure che spiegano molti matrimoni di guerra apparentemente irregolari:

  • la facoltà di dispensare da entrambe le pubblicazioni fu delegata al procuratore del Re, e l’atto di notorietà necessario poteva essere ricevuto dal sindaco. Serviva a permettere di sposarsi durante una licenza breve. Se in un atto del periodo trovate la dispensa invece delle pubblicazioni, è normale;
  • durante la guerra i militari sotto le armi non avevano bisogno dell’autorizzazione militare per contrarre matrimonio, salvo i militari di truppa dei carabinieri.

Per gli ufficiali, il D.L. 903/1915 aveva già consentito l’assentimento al matrimonio anche sotto i 25 anni, requisito che in tempo di pace era un ostacolo serio; la misura fu estesa agli ufficiali della Regia Marina pochi giorni dopo.

Quando finisce

L’art. 1 del D.L. 903/1915 risulta abrogato dal R.D.L. 22 agosto 1920 n. 1263, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925 n. 473. La finestra si chiude quindi nel 1920, e resterà chiusa fino al codice civile del 1942.

Cosa cercare, in ordine

  1. Atto di matrimonio, Parte II del comune della sposa — e qui serve un’avvertenza. La regola per cui i matrimoni per procura stanno in serie C è quella del R.D. 1238/1939, in vigore dal 1940. Nel 1915-18 valeva il regime precedente, che dal R.D. 23 ottobre 1874 n. 2135 divideva i registri in Parte I, a moduli prestampati per gli atti ordinari, e Parte II, a fogli in bianco per «atti più complessi, riferiti a situazioni non consuete». I matrimoni per procura della Grande Guerra stanno dunque in Parte II, ma la lettera della serie non ha lo stesso significato che avrà dopo il 1939: l’atto del 1916 che pubblichiamo più avanti è Parte II serie B. Chiedete la Parte II per intero e leggete la dicitura stampata sul frontespizio del registro, che è la prova migliore di che cosa vi si iscrivesse in quegli anni.
  2. Allegati agli atti di matrimonio presso l’Archivio di Stato provinciale: è lì che sta la procura, con corpo e matricola.
  3. Foglio matricolare del soldato, Archivio di Stato provinciale del distretto di leva, usando corpo e matricola ricavati dalla procura.
  4. Se il matrimonio non risulta ma i figli sono legittimi: cercate il decreto reale di legittimazione, e la relativa pratica.
  5. Se il soldato è caduto: pratica di pensione privilegiata di guerra della vedova, e Albo d’Oro dei Caduti.

Il contesto che spiega i numeri

Non si sposavano per amore delle formalità. Fra il 1915 e il 1917 il legislatore produsse una serie continua di norme su pensioni privilegiate di guerra e sussidi alle famiglie dei richiamati: il sussidio alla moglie di un richiamato valeva sessanta centesimi al giorno, trenta per ogni figlio, con un ritocco nel maggio 1917. Erano cifre modeste ma quotidiane, e per una famiglia contadina senza l’uomo in casa facevano la differenza fra reggere e non reggere.

Per confronto: la Francia aveva approvato la sua legge sul matrimonio per procura dei soldati il 4 aprile 1915, undici settimane prima dell’Italia, con un meccanismo però autorizzatorio — servivano cause gravi e il via libera per via gerarchica. Il decreto italiano concede la facoltà in via generale, senza filtro caso per caso nel testo dell’articolo.


Il caso: Fenoglio–Cardelli, Monsummano 1916

Un bersagliere di vent’anni, orfano, nato in Francia da emigranti piemontesi. Una sposa morente. Una figlia da legittimare prima che sia troppo tardi. Il matrimonio si celebra per procura la sera del 28 agosto 1916, in casa della sposa: lei muore tredici giorni dopo, lui dieci mesi dopo, a Caporetto.

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Fonti

Normativa – D.L. 24 giugno 1915 n. 903 — G.U. n. 158 del 24 giugno 1915 — Normattiva – D.L. 14 ottobre 1915 n. 1496 — G.U. n. 258 del 20 ottobre 1915 — Normattiva – R.D. 23 maggio 1915 n. 718 — G.U. n. 133 del 27 maggio 1915 – R.D.L. 22 agosto 1920 n. 1263 — G.U. n. 226 del 24 settembre 1920

Documenti del caso Fenoglio–Cardelli – Comune di Monsummano (allora provincia di Lucca, oggi Pistoia), registro degli atti di matrimonio 1916, parte II serie B, atto n. 4, e relativo fascicolo di 17 documenti allegati – 2° Reggimento Genio, Deposito, autorizzazione al matrimonio, Casale, 1° maggio 1916 – Verbale di costituzione del consiglio di famiglia del minore, Crissolo, marzo 1916 – Comune di Monsummano, registro degli atti di morte 1916, atto n. 98, 10 settembre 1916 – Ministero della Guerra, Albo d’Oro dei Caduti della Grande Guerra, Piemonte II, vol. XV, p. 317 – Caduti Grande Guerra — banca dati dell’Albo d’Oro

Studi – Federico Roggero, «Uno strumento molto delicato di difesa nazionale». Legislazione bellica e diritti dei privati nella Prima Guerra Mondiale, in «Historia et Ius», 2020 — PDF – Pietro Cogliolo, La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale, 2ª ed., Torino, UTET, 1917, pp. 116-117 (fonte coeva, non disponibile in digitale) – La legislazione italiana durante la guerra nazionale, indice per materie, 20 maggio 1915 – 20 maggio 1917 — Internet Archive